Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell’art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 (“decreto semplificazioni”).
L’AUA consentirà di sostituire e riunire i diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, racchiudendoli in un unico provvedimento (autorizzazione sugli scarichi, comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, documentazione previsionale di impatto acustico, autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione e comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti).
Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere un'unica autorizzazione necessaria. Inoltre le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA. Grazie all' Autorizzazione Unica Ambientale restano inalterati i necessari livelli di tutela ambientale, ma si riducono i costi: le piccole e medie imprese risparmieranno perché presenteranno una sola domanda e potranno ottenere un'autorizzazione con un'unica scadenza, con un risparmio stimato di 160 milioni di euro all'anno.
Quando può essere richiesta?
Alla scadenza della prima autorizzazione per uno dei sette adempimenti citati precedentemente
Per quanto sarà valida?
La durata sarà di 15 anni, per i sette adempimenti citati precedentemente
A quali imprese si applica?
L’autorizzazione unica ambientale è applicabile a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.